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Servizio Elettorale

  1. essere cittadino italiano;
  2. aver compiuto il 18° anno di età;
  3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Per alcune tipologie di elezioni sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in Italia e non hanno la cittadinanza:

Parlamento Europeo: per esercitare il diritto di voto il cittadino comunitario deve chiedere al Sindaco l’iscrizione nell’ apposita lista aggiunta entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni.

Comunali: i cittadini comunitari possono partecipare all’elezione degli organi del Comune in cui risiedono iscrivendosi nell’ apposita lista elettorale aggiunta; essi possono essere candidati Consiglieri Comunali mentre non possono essere candidati alla carica di Sindaco ne assumere l’incarico di Vice-Sindaco, in quanto il Sindaco è anche ufficiale di governo e tale funzione può essere svolta esclusivamente da cittadini italiani.

Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.

Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Sono privati del diritto elettorale i cittadini oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto elettorale.

Tessera Elettorale

Cos'è e a cosa serve

La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.

Da chi viene emessa

Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.

Validità

La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione

Componenti dei seggi elettorali

Ufficio Elettorale di Sezione

In occasione delle consultazioni elettorali i cittadini votano presso l’Ufficio Elettorale di Sezione al quale appartengano. Per garantire il funzionamento dell’Ufficio Elettorale di Sezione vengono nominati un Presidente, quattro Scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e un Segretario, scelto dal Presidente.

Presidenti di seggio

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale,  tenuto presso la Corte di Appello di Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare domanda diretta ad ottenerne l’iscrizione.

Le richieste di iscrizione all’Albo vanno presentate, entro il mese di ottobre, presso l’ufficio elettorale del Comune.

Per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI SEGGIO:

  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  •  gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
  • i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.

Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado


SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DI SEGGIO:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  •  gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
  • i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Scrutatori

Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale è necessario essere iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare annualmente  domanda diretta ad ottenerne l’ iscrizione.

Le richieste di iscrizione all’Albo vanno presentate, entro il mese di novembre, presso l’ufficio elettorale del Comune.

Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio occorre possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • aver assolto gli obblighi scolastici;

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti.

SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  •  gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
  • i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate, l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria.

Giudici Popolari

In riferimento all’amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite  una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione  di un elenco di iscrivendi  ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell’elenco “iscrivendi” devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune o che hanno superato i 65 anni d’età..

Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari:

a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)

  • Residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo

b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951)

Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
 

Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato

Domande

Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari,  presso il Settore “Via Libera” Ufficio Elettorale.

 

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