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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE "TIROCINI D'INCLUSIONE"

 Il presente Avviso ha come oggetto e finalità l’attuazione di un intervento per il sostegno agli enti del Terzo settore per l’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale.

Ai sensi del D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, le proposte progettuali che gli enti del Terzo settore potranno presentare dovranno essere coerenti con le proprie finalità statutarie (rif. CTS art. 5) e realizzarsi all’interno del territorio del Distretto Sociosanitario di Subiaco.
Le proposte progettuali dovranno riguardare esclusivamente l’attivazione di tirocini di inclusione sociale, disciplinati dalla Regione Lazio con DGR 511/2013, in coerenza con tre obiettivi dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU e le relative azioni prioritarie indicate nel DM 141/2022:
- Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà
- Obiettivo 8: promuovere l’occupazione e l’inclusione lavorativa
- Obiettivo 10: ridurre le ineguaglianze
 
Destinatari dell’intervento
Sono definiti destinatari dell’intervento i soggetti fragili e svantaggiati individuati dalla DGR 511/2013 che siano stati già presi in carico dai servizi competenti del Distretto sociosanitario di Subiaco RM 5.4, oppure che siano segnalati come individui da inserire in un percorso di valutazione e di presa in carico da parte dei servizi competenti, purché la presa in carico sia effettuata entro la data di attivazione del tirocinio.
Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario in favore di una persona in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
I destinatari sono pertanto coloro per i quali i servizi sociali professionali e i servizi sanitari competenti, abbiano appurato che lo svantaggio e la fragilità rilevati impediscano una diretta e completa fruizione delle opportunità offerte dal mercato occupazionale e dalle politiche attive del lavoro.
I destinatari dei tirocini di inclusione non sono nelle condizioni ottimali per rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro, poiché necessitano, in prima istanza, di un percorso di inclusione sociale o di riabilitazione. Il tirocinio è parte integrante (ma non esclusiva) di tale percorso.
Le tipologie di svantaggio a cui la DGR 511/2013 fa riferimento sono espressamente previste all’art. 1 comma 2 e sono afferenti, in particolare, a condizioni di disabilità, di rischio di marginalizzazione o correlate alla necessità di un intervento di protezione sociale. Condizioni non necessariamente correlate a forme di svantaggio economico.
Nello specifico:
a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i.;
c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 s.m.i. a favore delle vittime di tratta;
d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998 s.m.i.;
f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 s.m.i.;
g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 s.m.i..
 
I soggetti di cui sopra, al momento dell’attivazione del tirocinio devono:
 
a) essere presi in carico dal SPubb, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso l’inserimento in contesti lavorativi;
b) non svolgere un tirocinio extracurriculare e non avere un rapporto di lavoro in corso o successivo per tutta la durata del tirocinio di inclusione;
c) aver assolto l’obbligo e le condizioni previste dalla normativa sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Una volta attivato il tirocinio, i destinatari dell’intervento hanno il compito di:
a) firmare ogni giorno il registro presenze per le effettive ore svolte;
b) sottoscrivere la dichiarazione di regolare pagamento mensile dell’indennità.
Nell’eventualità di disabilità che impedisca la compilazione dei documenti di cui sopra, tale compito potrà essere svolto dal tutore o da altra persona che assiste il tirocinante.

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