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Diritti riconosciuti dalla legge alle vittime di un reato

I DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

La vittima del reato è colui che subisce un atto ingiusto previsto dalla Legge come reato, un fatto per il quale sono previsti a carico del responsabile condanne più o meno pesanti a seconda della gravità dell’azione e delle conseguenze che ha prodotto.
E’ compito delle Forze dell’Ordine cercare gli autori del reato ed assicurarli alla giustizia ma per farlo spesso è indispensabile la narrazione dei fatti da parte della vittima stessa, con l’indicazione di tutti i particolari e le circostanze utili per le indagini.
Ciò vale per i reati perseguibili d’ufficio (quelli cioè per cui le Forze di Polizia avviano un’indagine indipendentemente dalla presentazione di una denuncia) e ancor di più per i reati perseguibili a querela di parte (che deve essere presentata ad un ufficio di polizia entro tre mesi dal momento in cui la persona ha subito o avuto conoscenza del fatto-reato commesso ai suoi danni).
La querela può essere successivamente ritirata dalla persona offesa. Chi sporge denuncia può diventare parte offesa in un procedimento penale nel quale magistrati degli uffici investigativi cercheranno gli elementi di prova per assicurare alla giustizia i colpevoli.
La vittima ha facoltà come parte offesa di nominare un difensore per esercitare i suoi diritti; la Costituzione riconosce il diritto all'assistenza legale gratuita a favore di coloro che non sono in grado di sostenere le relative spese attraverso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.