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Polizia Giudiziaria

ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale dove si prevede che la polizia giudiziaria deve – anche di propria iniziativa – prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria;

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