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Denuncia di cessione di fabbricato

  • la sua esatta ubicazione
  • le generalità della persona che assume la disponibilità del bene (cessionario)
  • gli estremi di un documento di identità del  cessionario. ( copia documento di identita' e riconoscimento)
  • gkli estremi di un document di identita' del cedente . ( copia di un documento di identita' e riconoscimento)

L'omissione della comunicazione comporta una sanzione che va da € 103,00 a € 1.549,00.

La comunicazione va effettuata su modulo apposito che si può ritirare presso l'ufficio di Polizia Municipale o l'Ufficio Relazioni con il pubblico e può essere consegnata direttamente oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno.
 


- La comunicazione riguarda i cittadini che abbiano compiuto 14 anni e che vengono ospitati per un periodo superiore ad un mese. - La comunicazione può essere inviata anche per raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini dell'osservanza del termine di consegna vale la data della ricevuta postale.

Estremi del documento di identità del concessionario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili,  commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.