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Ricorsi sanzioni codice della strada

La prima possibilita' e' provvedere al pagamento dell'infrazione commessa (che e', tra l'altro, in misura ridotta) entro 60 gg dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.
In taluni casi, pero', e' legittimo -in quanto consentito dalla legge- se non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione. Nella fattispecie nel caso in cui ci sia u evidente errore di verbalizzazione da parte dell'organo accertatore è possibile inoltrare la richiesta di annullamento in autotutela presso l'ufficio polizia municipale, Via del Municipio 24 o a mezzo fax allo 0695600245 specificando i motivi della richiesta ed allegando documentazione probatoria delle proprie ragioni.

Il primo ricorso possibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore. Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvieta', di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia (*) come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione.
L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione. E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, cio' costituisce motivo di opposizione -oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

In alternativa è ammesso il ricorso al Giudice di pace, sempre entro 60 gg dalla notifica dell'atto. Dev'essere presentato  alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa.
La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilita' del procedimento. Occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove e' stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi costantemente sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc., anche tramite telefono.
Il ricorso e' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza.
Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera' (*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato.
Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006 (clicca qui).

Ricordiamo che dal 1/1/2010 il ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni amministrative (e quindi anche le multe previste dal codice della strada) non e' piu' gratuito. E' previsto l'obbligo di pagare, per ricorsi di valore fino a 1100 euro, la somma di 38 euro (contributo unificato di 30 euro piu' 8 euro per copertura a forfait delle spese processuali).

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